Contrariamente a quanto si crede il prestito a pignorati è possibile, ad esempio il prestito con delega. Il prestito con delega, o delegazione di pagamento, è un prestito personale in tutto e per tutto assimilabile alla cessione del quinto. Si differenzia dalla cessione in quanto per legge può esistere solamente una trattenuta sulla busta paga a titolo di cessione: la delega rappresenta pertanto la seconda possibilità di ottenere un prestito nel quale il pagamento della rata è a carico del datore di lavoro. La differenza sostanziale è rappresentata dal fatto che la cessione è un diritto del lavoratore dipendente, mentre la delega è soggetta all’approvazione del datore di lavoro, che può concederla o negarla.
Delega e cessione possono assolutamente coesistere
Sappiamo che la coesistenza tra delega e cessione del quinto, quindi, non soltanto è possibile, ma spesso la delega di pagamento, più semplicemente prestito con delega o doppio quinto è un prestito che consente a chi è già titolare di una cessione del quinto dello stipendio, di aumentare l’importo del prestito.
La delega di pagamento affiancata alla cessione, permetterà di impegnare un altro 20% del proprio stipendio mensile. In questa maniera la somma delle rate che si andranno a pagare non supererà il 40% (o due quinti) dello stipendio netto mensile, regolamentato dall’articolo 70 del DPR 180/1950. Tuttavia la legge condiziona tale facoltà al rispetto di alcuni vincoli. Qualora il cliente decida di estinguere il prestito con cessione del quinto non potrà accedere nuovamente a tale forma di finanziamento, sia con lo stesso finanziatore che con un altro, prima che sia trascorso un anno.
Prestito a pignorati
I criteri e i limiti in base ai quali le trattenute per cessione, delega, pignoramento e altre forme di trattenute volontarie possono coesistere su una stessa busta paga sono stabiliti dagli articoli 68, 69 del DPR 180/1950. La normativa che prevede anche il prestito ai pignorati e che offre la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti di accedere ad un finanziamento non finalizzato, con pagamento della rata tramite trattenuta in busta paga da parte del datore di lavoro, che quindi agisce come garante della restituzione del finanziamento erogato al dipendente.
Fermo restando che la rata di cessione del quinto o delegazione di pagamento non deve superare mai il quinto dello stipendio netto, occorre anche verificare il rispetto di alcune coesistenze
Cessione del quinto per il prestito a pignorati
L’articolo 68 e 69 del DPR 180/1950 prevede la coesistenza di cessione e pignoramento nei 2/5 dello stipendio. Questo significa che se preesiste un pignoramento la cui rata è maggiore ad 1/5 dello stipendio, la cessione sarà possibile limitatamente alla differenza tra la rata pignorata e i 2/5 dello stipendio.
Cessione con altre trattenute volontarie
Oltre a cessione, delega e pignoramento, è possibile la coesistenza di una varietà di altre trattenute volontarie: rata di assicurazioni, trattenuta sindacale, canone alloggio, iscrizione al circolo ricreativo della propria amministrazione (CRA), ecc.
È importante che tutte le trattenute non occupino una porzione maggiore della metà dello stipendio netto, in modo da avere a disposizione sempre la seconda metà del proprio salario per far fronte alle altre esigenze economiche della vita quotidiana (affitto, mutuo, spesa, pagamento utenze, ecc).
Tempi e modi dell’erogazione della cessione del quinto
Delega e cessione non devono essere per forza richieste simultaneamente. La delega può essere attivata in un secondo momento.
Il prestito con delega ha una tempistica simile a quella della cessione del quinto. Per chi sta pensando di accedere a un prestito con delega di pagamento. Il processo di richiesta è semplice e intuitivo, può avvenire totalmente online, senza dover passare per lunghe procedure burocratiche.
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